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Giovedì, 21 Novembre 2024 CERCA   CONTATTI

 
Statuto
Segretario politico
Modulistica
Trasparenza
 
Statuto

ART. 1 – DEFINIZIONE
ART. 2 – SEDE
ART. 3 – REQUISITI DEI SOCI
ART. 4 – DOVERI DEI SOCI
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
ART. 7 – ORGANI SOCIALI
ART. 8 – RAPPRESENTANZA DEI SESSI
ART. 9 – IL CONGRESSO NAZIONALE
ART. 10 – IL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 11 – LA DIREZIONE NAZIONALE
ART. 12 – IL SEGRETARIO POLITICO
ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 14 – L’UFFICIO POLITICO
ART. 15 – LA GIUNTA ESECUTIVA ED I DIPARTIMENTI NAZIONALI
ART. 16 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
ART. 17 – IL SEGRETARIO REGIONALE E IL COMITATO REGIONALE
ART. 18 -IL SEGRETARIO PROVINCIALE E IL COMITATO PROVINCIALE
ART. 19 – LA SEZIONE, IL SEGRETARIO DI SEZIONE
IL COORDINATORE COMUNALE E IL COMITATO COMUNALE

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 22 – CONSULTA DELLE DONNE
ART. 23 – I GRUPPI PARLAMENTARI E CONSILIARI
ART. 24 – IL BILANCIO
ART. 25 – I FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITA’ DEL PARTITO
ART. 26 – SEZIONI ESTERE
ART. 27 – ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI
ART. 28 – MODIFICHE STATUTARIE
ART. 29 – NORMA DI RINVIO

 

 

ART. 1 – DEFINIZIONE

E’ costituita, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione e dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, l’associazione denominata

“POPOLARI UDEUR”

(d’ora innanzi denominata “Partito ”). 

POPOLARI UDEUR è un partito di cattolici democratici e di laici riformisti. Il partito intende attuare un programma politico ispirato ai principi cristiani e alla dottrina sociale, dove trovino piena cittadinanza la centralità della persona, la difesa della famiglia, la tutela della vita e la solidarietà.  Il partito opera a difesa del primato della persona in ogni sua espressione.

Il simbolo dei POPOLARI UDEUR è così rappresentato:

“Simbolo circolare. Nella parte superiore vi è un campanile formato da una cuspide di colore marrone scuro e pareti di colore marrone chiaro, circondato da tredici stelle di colore giallo, il tutto su campo celeste. Nella parte inferiore su campo bianco vi è la scritta POPOLARI UDEUR colore blu scuro e in basso un elemento tricolore (verde, bianco e rosso) di forma mistilinea. Un segno di circonferenza delimita tutti gli elementi sopracitati”.

Il Partito persegue l’unità nazionale a struttura regionalista, federativa ed europea con una spiccata vocazione a rappresentare le istanze delle regioni meridionali ovvero dei territori e delle amministrazioni locali coincidenti con le competizioni elettorali alle quali il partito stesso partecipa.

ART. 2 – SEDE

 

Il Partito ha sede in Roma e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all’estero.

ART. 3 – REQUISITI DEI SOCI

 

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un’età maggiore di anni 16 che, condividendo i principi ed il programma politico del partito vi abbiano formalmente aderito.

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla sede Nazionale e, ove formalmente costituite, presso le sedi Regionali e/o Provinciali e/o comunali; esse saranno esaminate dall’Organo Centrale per la convalida. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa.

Con l’iscrizione al Partito i soci aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

L’iscrizione al Partito è incompatibile con l’adesione o il sostegno politico e/o organizzativo ad altro partito e/o movimento politico.

Sono di fatto considerati dimissionari i soci che, in occasione della campagna di tesseramento indetta dal partito, non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Il regolamento per il tesseramento disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito e l’importo della quota associativa.

 

ART. 4 – DOVERI DEI SOCI

 

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità del Partito ed in particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Partito;

- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;

 tenere una irreprensibile condotta morale e politica;

- concorrere con i propri mezzi a sostenere l’attività del Partito;

- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

 

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

 

I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all’elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e partecipando come candidati alle competizioni elettorali.
Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi ovvero che a tali incarichi siano designati direttamente dal Segretario politico.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio del partito si perde nei seguenti casi:

1) dimissioni;
2) mancato rinnovo dell’adesione al partito in occasione della campagna di tesseramento;
3) espulsione dal partito.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata alla sede regionale e/o nazionale del partito. 

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Partito:

- Il Congresso nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Segretario Politico;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- l’Ufficio Politico;
- il Segretario amministrativo;
- i Comitati Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- i Comitati Comunali;
- la  Sezione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – RAPPRESENTANZA DEI SESSI

 

In ogni organismo del partito, a qualsiasi livello territoriale, deve essere garantita una equa distribuzione delle presenze tra i due sessi

ART. 9 – IL CONGRESSO NAZIONALE

 

Il primo congresso è convocato dal Segretario Politico Nazionale designato dai soci fondatori nell’atto costitutivo e dopo aver chiuso il primo tesseramento.

Il Congresso nazionale è la più alta assise del Partito, definisce ed indirizza la linea politica del partito a cui dovranno conformarsi tutti gli organi di partito. Il Congresso viene convocato, su proposta del Segretario politico, dal Consiglio Nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l’ordine del giorno ed i necessari regolamenti.

Le delibere del Congresso devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Esso viene convocata ordinariamente ogni tre anni. Può essere altresì convocato in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale in carica.

Il Congresso elegge il Segretario Politico ed i membri elettivi del Consiglio Nazionale.

Le modalità di partecipazione dei soci, anche tramite delegati, al Congresso nazionale sono previste da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

ART. 10 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l’organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico del Partito secondo le linee guida indicate dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberativo del partito tra un Congresso Nazionale ed il successivo. Esso decide le linee e gli orientamenti dell’attività politica ed organizzativa del partito in conformità all’indirizzo politico ed ai deliberati del Congresso Nazionale.

Esso è composto:

a)      dai membri eletti dal Congresso Nazionale;

b)       dal Segretario Politico;

c)       c) dai Segretari Regionali ovvero i Commissari regionali del partito;

d)      dai Parlamentari Nazionali ed Europei in carica;

e)      dai Consiglieri regionali in carica iscritti ai gruppi dei POPOLARI UDEUR;

f)        dagli assessori regionali iscritti al partito;

g)      dai segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile;

h)      da otto rappresentanti del movimento giovanile indicati dalla loro direzione nazionale;

i)        da otto rappresentanti del movimento femminile indicati dalla loro direzione nazionale;

j)        dai responsabili delle circoscrizioni elettorali estere;

k)      dai presidenti di provincia iscritti al partito;

l)        dai sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti iscritti al partito;

m)    dai presidenti dei Consigli Provinciali iscritti al partito;

n)      dai presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni capoluogo iscritti al partito;

o)      dai capogruppo dei POPOLARI UDEUR nei Consigli Provinciali;

p)      dai capigruppo dei POPOLARI UDEUR nei Consigli Comunali dei Comuni capoluogo;

q)      fino a 10 rappresentanti nominati tra esponenti della società civile dal Segretario politico.

Tutti con voto deliberativo.

L’assenza, ingiustificata, a tre Consigli Nazionali consecutivi comporta l’automatica decadenza dall’incarico di Consigliere nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale per vigilare sull’osservanza dello Statuto, della Legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo del Partito.

Il Presidente del Consiglio Nazionale presiede i lavori.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli organi eletti dal Consiglio Nazionale possono essere revocati dallo stesso con le medesime maggioranze previste per le delibere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Nazionale o su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio Nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.

Il Consiglio Nazionale si riunisce periodicamente su convocazione del segretario politico.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- delibera sul programma politico del Partito;

- elegge il Presidente del Consiglio Nazionale

- elegge il Segretario amministrativo nazionale;

- approva il bilancio e consuntivo del Partito;

- elegge da 30 a 50 membri della Direzione nazionale;

- approva su delega del Congresso Nazionale le modifiche statutarie;

- convoca il Congresso nazionale approvandone il regolamento;

- emana le norme per lo svolgimento dei Congressi territoriali d’ogni livello;

- nomina il Presidente dei Probiviri nazionali e due probiviri che costituiscono insieme il Collegio nazionale dei probiviri;

- approva il bilancio preventivo del partito entro il mese di febbraio di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 giugno;

- può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché compatibili con il presente Statuto;
- può costituire fondazioni e associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, sempre che conformi al presente Statuto;

- delibera l’adesione e/o federazione del Partito ad altre associazioni od organizzazioni nazionali od internazionali che s’ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Partito.

ART. 11 – LA DIREZIONE NAZIONALE

1. E’ l’organo collegiale cui compete la conduzione politica del Partito secondo la linea decisa dal Congresso nazionale e definita dal Consiglio nazionale.

2. Ne fanno parte, con voto deliberativo dei presenti il Segretario Politico, che la convoca e la presiede ed ove eletti:

a) il Presidente del Consiglio Nazionale;

b) i membri eletti dal Consiglio nazionale;

c) i Vice Presidenti nazionali ed i Vicesegretari nazionali;

d) i parlamentari nazionali ed europei iscritti al partito;

e) il Segretario amministrativo nazionale;

f) il Dirigente organizzativo nazionale;

g) i Segretari o Commissari Regionali;

h) i Segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile;

i) fino a cinque rappresentanti nominati dal Segretario politico;

l) il Presidente dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione per vigilare sull’osservanza delle delibere congressuali del Consiglio Nazionale e dello Statuto del Partito.

3. La Direzione Nazionale:

a)      programma e sovrintende all’attività annuale del Partito ed approva il bilancio preventivo predisposto dal Segretario Amministrativo nazionale;

b)      approva l’operato della Delegazione per la soluzione delle crisi di Governo;

c)       nomina il Presidente dei Revisori dei Conti e due Revisori effettivi; il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti gli altri membri tra i soci;

d)      emana le norme per il tesseramento;

e)      elegge su proposta del Segretario politico, l’ufficio politico del partito;

f)        approva il regolamento che definisce i compiti e le funzioni degli organi territoriali;

g)      sceglie i candidati da presentare alle competizioni elettorali;

h)      potrà modificare o integrare la rappresentazione grafica del simbolo del partito in funzione delle competizioni elettorali alle quali il partito stesso partecipa nonché, ferma restando la dizione “popolari per”, potrà modificare o integrare la descrizione del simbolo tramite la aggiunta di ulteriori parole.

ART. 12 – IL SEGRETARIO POLITICO

1. Il Segretario Politico, eletto dal Congresso nazionale, ha la rappresentanza politica del Partito. Attua la linea politica decisa dal Congresso nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione nazionale.

2. In particolare il Segretario Politico:

a) convoca e presiede la Direzione nazionale;

b) dirige e coordina l’attività del Partito;

c) nomina e può revocare due o più Vicesegretari;

d) nel rispetto dei deliberati dei competenti organi interviene sull’organizzazione delle strutture periferiche;
e) propone al Consiglio Nazionale la nomina di due Vice Presidenti del Consiglio Nazionale;

f) guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;

g) gestisce la denominazione ed il simbolo del Partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;

h) nomina i commissari del partito nelle regioni e nelle province per il tempo necessario alla riorganizzazione dell’organo commissariato;

i) nomina i coordinatori ed i componenti dei dipartimenti nazionali.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

 

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio nazionale e lo presiede;

2. Il Presidente del Consiglio Nazionale d’intesa con il Segretario convoca il Consiglio nazionale e ne definisce l’ordine del giorno;

3. Il Presidente del Consiglio Nazionale può essere coadiuvato nelle sue funzioni da due vicepresidenti del Consiglio Nazionale che vengono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Politico.

 

ART. 14 – L’UFFICIO POLITICO

 

1. L’Ufficio politico nazionale è nominato dalla direzione nazionale su proposta del Segretario politico;
2. L’Ufficio politico è composto oltre che dal Segretario politico, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dai Vicesegretari nazionali, dai Capigruppo parlamentari, dai membri del Governo iscritti al partito, dal dirigente organizzativo nazionale, dal dirigente enti locali nazionale, dal Segretario amministrativo nazionale, e da 10 rappresentanti eletti dalla direzione nazionale su proposta del Segretario politico;
3. L’Ufficio politico coadiuva il Segretario politico ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo;

4. L’Ufficio politico può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico.

 

ART. 15 – LA GIUNTA ESECUTIVA ED I DIPARTIMENTI NAZIONALI

1. La Giunta è preposta al coordinamento organizzativo delle attività dei dipartimenti della struttura nazionale del Partito.

2. E’ composta: dal Segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Segretario amministrativo nazionale, dai Vicesegretari, dal dirigente organizzativo nazionale e dai coordinatori dei dipartimenti nazionali.

3. I Dipartimenti nazionali sono costituiti, con attribuzioni consultive, presso la Direzione Nazionale. I Dipartimenti nazionali hanno competenze di studio e ricerche per materie specifiche. I coordinatori e i componenti dei dipartimenti nazionali sono nominati dal segretario politico nazionale. I Dipartimenti nazionali, tra l’altro, inviano pareri alla Direzione nazionale che può invitare il coordinatore a riferire direttamente al Consiglio Nazionale.

ART. 16 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

 

1. Il Segretario amministrativo è eletto dal Consiglio nazionale. Ha la rappresentanza del partito di fronte ai terzi ed in giudizio. E’ responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Partito che egli pone in essere mediante autonomi atti di gestione; il Segretario amministrativo è responsabile a titolo personale delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi al di fuori delle disponibilità finanziarie del Partito.

2. Il Segretario amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, attenendosi di norma al Bilancio di previsione ove redatto ed approvato.

3. Il Segretario Amministrativo è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge che saranno versati nell’apposito Conto di tesoreria che egli stesso provvede ad istituire e nel quale dovranno affluire, altresì, tutte le altre entrate di pertinenza del Partito a livello centrale.

Saranno inoltre accesi i conti correnti bancari e postali che si riterrà utile aprire una trasparente gestione della spesa. Il Segretario amministrativo potrà fare richiesta di affidamenti bancari, nonchè sottoscrivere garanzie  fideiussorie.

4) Il Segretario Amministrativo potrà redigere il Bilancio preventivo annuale da sottoporre all’approvazione della Direzione Nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

5) Il Segretario Amministrativo dovrà redigere il Bilancio Consuntivo annuale e la relazione politico-amministrativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

6) Il Segretario Amministrativo non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi del Partito. 

        
ART. 17 – IL SEGRETARIO REGIONALE E IL COMITATO REGIONALE

 

Il Segretario Regionale, eletto dal Congresso regionale, ha la rappresentanza politica del Partito nella Regione. Attua la linea politica decisa dal Congresso Regionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Comitato regionale.

Il Comitato regionale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella Regione che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale. Fanno parte di diritto del Comitato regionale i parlamentari europei e nazionali eletti nella regione, i consiglieri regionali iscritti al gruppo in Regione, i Presidenti di Provincia e/o gli assessori di provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo e/o gli assessori dei Comuni capoluogo, se iscritti al partito.

I Consiglieri nazionali iscritti nella regione fanno parte del Comitato regionale con voto consultivo.
Il Comitato regionale si riunisce su convocazione del segretario regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

Il Comitato regionale è autonomo nell’organizzazione e nella gestione organizzativa ed amministrativa nell’ambito regionale; elegge il segretario amministrativo che ha la responsabilità della gestione amministrativa del Partito regionale e delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Il segretario regionale ed i componenti del comitato regionale sono eletti dal congresso regionale con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Il Comitato regionale ed il segretario regionale restano in carica tre anni salvo proroga della Direzione Nazionale del partito.

 

ART. 18 -IL SEGRETARIO PROVINCIALE E IL COMITATO PROVINCIALE

 

Il Segretario Provinciale, eletto dal Congresso provinciale, ha la rappresentanza politica del Partito nella Provincia. Attua la linea politica decisa dal Congresso provinciale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella provincia che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale e regionale.

Fanno parte di diritto del Comitato provinciale i parlamentari europei e nazionali eletti nella provincia, i consiglieri regionali iscritti al gruppo in Regione ed eletti nella provincia, il Presidente della Provincia e/o gli assessori di provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo e/o gli assessori dei Comuni capoluogo, ed i Sindaci dei Comuni superiori ai 15.000 abitanti, tutti se iscritti al partito.

I Consiglieri nazionali iscritti nella provincia fanno parte del Comitato provinciale con voto consultivo.
Il Comitato provinciale si riunisce su convocazione del segretario provinciale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

Il segretario politico provinciale, il segretario amministrativo ed i componenti del comitato provinciale sono eletti dal congresso provinciale con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Il Comitato provinciale, il segretario politico provinciale e quello amministrativo restano in carica tre anni salvo proroga della Direzione Nazionale del Partito.

Il segretario amministrativo è responsabile della gestione amministrativa del partito provinciale e delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

 

ART. 19 – LA SEZIONE, IL SEGRETARIO DI SEZIONE;
IL COORDINATORE COMUNALE E IL COMITATO COMUNALE

 

La Sezione costituisce l’unità organica di base per l’azione politica del partito; l’ambito della sezione coincide, di norma, con quello del Comune e rappresenta il partito nel territorio di sua competenza.

La sezione può essere costituita con un minimo di quindici iscritti e deve essere autorizzata dalla segreteria provinciale competente.

Il Segretario della Sezione ha la rappresentanza politica del Partito nel Comune ed attua la linea politica decisa dagli organi della sezione ed ha la responsabilità amministrativa delle obbligazioni assunte dalla sezione.

La sezione ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nel proprio comune che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.

I componenti del direttivo della sezione ed il segretario della sezione sono eletti dal congresso di sezione con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Il Segretario della sezione resta in carica per tre anni.

Nei Comuni in cui esistano più sezioni è costituito il Comitato Comunale.

I componenti del comitato comunale e il coordinatore comunale sono eletti dal congresso comunale con le modalità previste da apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Fanno parte di diritto del Comitato comunale i parlamentari europei e nazionali iscritti nel Comune, i consiglieri regionali iscritti al gruppo in Regione ed iscritti nel Comune, il Sindaco se iscritti al partito ed i componenti del gruppo consiliare.

I Consiglieri nazionali iscritti nel Comune fanno parte del Comitato comunale con voto consultivo.

Il Comitato comunale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nel proprio comune che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.

Il Comitato comunale si riunisce su convocazione del coordinatore comunale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

Il Comitato comunale ed il coordinatore comunale restano in carica tre anni.

 

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori  Legali dei Conti mentre gli altri due membri sono scelti tra i soci; i membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione del Partito e vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle leggi.

Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell’attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni sono verbalizzate in apposito libro.
Se tutti o parte dei membri del Collegio si dimettono, la Direzione Nazionale provvede entro sessanta giorni alla nomina dei nuovi Revisori.

Il Collegio dei Revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione nazionale. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione nazionale, perché quest’ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.

 

ART. 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Partito.

Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del Partito.

Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.
Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.

La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.

Il Segretario politico può sospendere dal Partito deferendoli al Collegio dei Probiviri i soci che arrechino danni gravi all’immagine del Partito con atti lesivi delle leggi dello Statuto e dei regolamenti interni.
Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Le misure disciplinari sono:

1) Il richiamo;

2) La sospensione;

3) L’espulsione.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva.

L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina di partito o per indegnità morale e politica.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all’interno del Partito.

 


ART. 22 – I GRUPPI PARLAMENTARI E CONSILIARI

 

E’ istituita la consulta delle donne presso il consiglio nazionale, con funzioni consultive dello stesso consiglio per le tematiche relative alla condizione femminile ed alle pari opportunità.

Sono componenti di diritto della consulta le rappresentanti femminili in seno al consiglio nazionale. Il consiglio nazionale procede altresì alla nomina di dieci componenti della consulta, che durano in carica sino al rinnovo del consiglio che li ha nominati.

Le modalità di funzionamento della consulta sono omogenee a quelle del consiglio nazionale: il presidente della consulta è nominato dalla consulta stessa a maggioranza assoluta nella prima seduta successiva alla designazione dei componenti da parte del consiglio, e resta in carica quanto i predetti componenti designati.

La consulta esprime il proprio parere su tutte le tematiche che il consiglio nazionale sottoporrà alla stessa.

ART. 23 – IL BILANCIO

 

I Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e comunque coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive, iscritti al Partito o eletti nelle liste dei Popolari UDEUR, sono tenuti come singoli ad osservare la disciplina del partito e devono, quindi, uniformare la loro condotta agli indirizzi generali ed alle deliberazioni degli organi competenti, mantenendo un costante collegamento con gli organi corrispondenti del Partito.

 

ART. 24 – I FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITA’ DEL PARTITO

 

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Segretario Amministrativo Nazionale è tenuto a sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno e comunque nel rispetto delle scadenze di legge, ove il partito riceve contributi pubblici.

 

ART. 25 – SEZIONI ESTERE

 

Le attività del Partito sono finanziate da:
- le quote di iscrizioni dei soci;
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle Feste e delle Manifestazioni del Partito;
- i contributi di legge;
- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

 

ART. 26 – ORGANO DI INFORMAZIONE UFFICIALE DEL PARTITO E PUBBLICAZIONI NAZIONALI

 

Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Partito.
Il Consiglio Nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Partito in base ad apposito regolamento.

 

ART. 27 – ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI

 

Il Consiglio Nazionale su proposta del Segretario politico può deliberare l’adesione e/o federazione del Partito ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che s’ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Partito.

ART. 28 – MODIFICHE STATUTARIE

 

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.

 

ART. 29 – NORMA DI RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati Nazionale ed Europea.


 

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